Per la nomina a COVID MANAGER sono necessarie competenze specifiche che si possono acquisire iscrivendosi ad un vero e proprio corso di formazione.
Nella sessione formativa vengono erogate conoscenze specifiche di tipo tecnico, psicologico, giuridico e anche medico-sanitario.
Dunque, una formazione a 360 gradi che verterà su questi concetti:
Normativa legata all’emergenza sanitaria e protocollo di prevenzione
Gestione del rischio e responsabilità civili e penali per comportamenti incauti da parte del gestore/dipendente di un’attività
Capacità di definire il “Piano Covid di lotta al contagio” (dvr covid)
Valutazioni di eventuali rischi nelle strutture adibite al pubblico
Organizzazione del lavoro per il contenimento dei contagi
Gestione dello stress e possibili conseguenze comportamentali ed emotive legate alla pandemia
Gli strumenti operativi per far fronte alle criticità
Tutela della privacy e gestione dei dati sensibili.
SKILL BUILDING da questo momento rende fruibili corsi altamente specializzato con le giuste informazioni per cominciare subito a svolgere il lavoro di addetto alla sicurezza nei prossimi eventi fissati già per Giugno 2021.
Decreto-Legge 18 maggio 2021 n. 65
Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.117 del 18.05.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2021
ART. 10 (Corsi di formazione)
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
RIF. Regolamento Europeo n. 2016/679 – GDPR
Il Regolamento Europeo Privacy EU/2016/679 (GDPR) presenta molte novità rispetto al Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003). L’art. 1 definisce le finalità: proteggere le persone fisiche e regolare la circolazione dei dati personali.
L’art. 39 impone ai Titolari del Trattamento l’obbligo di formazione privacy e al DPO l’onere di verificare l’effettivo svolgimento di corsi di formazione privacy periodici per tutto il personale che, a qualunque titolo, svolgono attività di trattamento di dati personali.
È opportuno pertanto fornire formazione e strumenti pratici volti ad un miglioramento dell’efficacia alla nuova figura professionale “Incaricato della Privacy – Addetto al Trattamento dei Dati”.
Destinatari: Le persone fisiche autorizzate a trattare i dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del Trattamento. Chiunque abbia accesso permanente o regolare ai dati aziendali.
E’ possibile richiedere un preventivo contattando i nostri consulenti.
Nella giornata di martedì 6 aprile, è stato firmato il nuovo “Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro” con le indicazioni AD INTERIM per la vaccinazione anti Covid 19 nei luoghi di lavoro.
Si rende necessario, da parte del Datore di Lavoro, fornire specifici materiali formativi/informativi per il personale coinvolto nelle operazioni di vaccinazione
E’ disponibile il nuovissimo CORSO ONLINE E RESIDENZIALE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER RESPONSABILI DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
Il suddetto corso e disciplinato dagli articoli 36,37 e 266 del Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche integrazioni, correttivo Decreto Legislativo 106/09.
Il corso ha una durata di 4 ore con svolgimento online e residenziale, presenta un test intermedio e finale dove al superamento dello stesso verrà rilasciato un attestato di formazione. Il corso è rivolto a tutti i responsabili addetti al contrasto e al contenimento del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.
A cosa serve
La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Quali vantaggi
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
Attività di formazione ammissibili
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Tematiche della Formazione 4.0
big data e analisi dei dati;
cloud e fog computing;
cyber security;
simulazione e sistemi cyber-fisici;
prototipazione rapida;
sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
robotica avanzata e collaborativa;
interfaccia uomo macchina;
manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
internet delle cose e delle macchine;
integrazione digitale dei processi aziendali.
A chi si rivolge
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il corso per Persona esperta (PES), e Persona avvertita (PAV) forniscono al lavoratore qualificato l’ “Idoneità” a svolgere lavori “sotto tensione su impianti a bassa tensione” ai sensi della Norma CEI 11-27 le conoscenze necessarie per aggiornare la sua formazione.
Il Decreto legislativo 81/2008 prevede, all’articolo 82, comma 1, lettera b che “l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”. La normativa pertinente esistente in ambito nazionale è la norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” (derivante dalla Norma europea CEI EN 50110-1:2014-01), la cui applicazione costituisce quindi corretta attuazione degli obblighi di legge.
La norma CEI 11-27 prevede un percorso formativo minimo della durata di 14 ore composto dai Livelli 1A, 1B, 2A e 2B.
Il Decreto legislativo 81/2008 prevede inoltre, al comma 6 dell’articolo 37, che la “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Nel gennaio 2014 è stata pubblicata la nuova versione aggiornata della Norma CEI 11-27 che prevede numerosi e significativi cambiamenti nelle modalità operative per i lavori elettrici. L’aggiornamento della modalità operative comporta quindi la necessità di aggiornare anche la formazione degli addetti che hanno svolto la formazione con la precedente edizione della norma CEI 11-27:2005-02 (CEI EN 50110-1:2004-11-1).
Per tutti i dettagli , richiedi informazioni a info@skillbuilding.it
Con il decreto legislativo n.81 del duemilaeotto si è passato da un modello “iperprotettivo”, incentrato sulla figura del datore di lavoro (normative sulla sicurezza antecedenti al TU ) ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. In particolare il testo indica e impone all’ art.20 che “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
E qui entra in gioco anche l’anzianità, oltre ovviamente la formazione continua, che dunque rappresentano elementi atti a porre il lavoratore nella condizione di poter cogliere il pericolo ed intervenire: la posizione di garanzia derivante dall’art.20 D.Lgs.81/08.
Una sentenza di cassazione in merito a alla questione ricorda che in materia di infortuni sul lavoro, il lavoratore, in base al citato disposto normativo, è garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo, in ragione della maggiore esperienza lavorativa”.
Il Testo Unico della Sicurezza ha previsto per i seguenti casi la possibilità di assunzione da parte del datore di lavoro della nomina a Responsabile della sicurezza per la prevenzione e protezione:
aziende artigiani o industriali fino a 30 lavoratori;
aziende agricolo e zootecniche fino a 30 lavoratori;
aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
altre aziende fino a 200 lavoratori.
Dopodichè la nomina di Rspp dovrà essere affidato ad altro soggetto.
Per diventare RSPP è necessario come requisito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione su prevenzione dei rischi, gestione delle attività tecnico amministrative, comunicazione in azienda e relazioni sindacali.
I corsi sono suddivisi in tre moduli cosi pianificati:
MODULO BASE Corso di formazione per RSPP – modulo A, ai sensi dell`art. 32 comma 2, del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell`Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016, della durata di 28 ore.
MODULO DI SPECIALIZZAZIONE Corso di formazione per RSPP/ASPP – (Modulo Sp1 SP1, SP2, SP3, SP4): corsi di specializzazione, nei quali si approfondisce la tematica della sicurezza con riferimento a particolari settori ATECO 2007, ai sensi dell`art. 32 comma 2, del D.lgs. n. 81/08 e dell`Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016
La durata sarà variabile in base alla tematica.
MODULO C – Corso di formazione per RSPP – modulo C, ai sensi dell`art. 32 comma 2, del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell`Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016,
La durata è di 24 ore.
Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
L’attestato di formazione deve essere acquisito prima di iniziare (o comunque entro 30 giorni dall’inizio) qualsiasi attività lavorativa compresa tra quelle a rischio LIVELLO 2 e 1. Sono tenuti alla frequenza del CORSO ed al possesso del relativo ATTESTATO:
A) Le persone che svolgono mansioni a rischio più elevato, classificate come LIVELLO 2: Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie); Pasticcieri; Gelatai (produzione); Addetti alle gastronomie (produzione e vendita); Addetti alla produzione di pasta fresca; Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi addetti alla stagionatura e mungitori; Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasfomazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni, del pesce e dei molluschi; Addetti alla produzione di ovoprodotti (escluso imballaggio).
B) Le persone che svolgono mansioni che comportano comunque un rischio, anche se più basso delle precedenti, classificate come LIVELLO 1: Baristi (ad esclusione della sola somministrazione di bevande); Fornai ed addetti alla produzione di pizze, piadine ed analoghi; Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi ortofrutticoli; Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali.
È disponibile il corso di formazione per lavoratori Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., correttivo D.Lgs. n. 106/09, Accordo Stato-Regioni, repertorio atti n. 221/CSR, del 21.12.2011 e Accordo Stato-Regioni, repertorio atti n. 128/CSR, del 7.7.2016.
Ai partecipanti saranno forniti approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato dalle Aziende. Attraverso gli strumenti e le strategie messe in atto dalle Aziende il lavoratore sarà chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro.
Utilizzando i codici ATECO, è possibile suddividere le aziende su tre diversi livelli di rischio, in base alla appartenenza ad un particolare settore economico, consentendo cosi di elaborare percorsi formativi specifici per ogni livello di rischio.
Il percorso formativo per i lavoratori delle aziende a rischio basso prevede 8 ore di corso di formazione per le aziende a rischio medio 12 ore di corso mentre le aziende che appartengono al rischio alto i lavoratori devono sostenere : almeno 16 ore;