Con il decreto legislativo n.81 del duemilaeotto si è passato da un modello “iperprotettivo”, incentrato sulla figura del datore di lavoro (normative sulla sicurezza antecedenti al TU ) ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. In particolare il testo indica e impone all’ art.20 che “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
E qui entra in gioco anche l’anzianità, oltre ovviamente la formazione continua, che dunque rappresentano elementi atti a porre il lavoratore nella condizione di poter cogliere il pericolo ed intervenire: la posizione di garanzia derivante dall’art.20 D.Lgs.81/08.
Una sentenza di cassazione in merito a alla questione ricorda che in materia di infortuni sul lavoro, il lavoratore, in base al citato disposto normativo, è garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo, in ragione della maggiore esperienza lavorativa”.
È disponibile il corso di formazione per lavoratori Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., correttivo D.Lgs. n. 106/09, Accordo Stato-Regioni, repertorio atti n. 221/CSR, del 21.12.2011 e Accordo Stato-Regioni, repertorio atti n. 128/CSR, del 7.7.2016.
Ai partecipanti saranno forniti approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato dalle Aziende. Attraverso gli strumenti e le strategie messe in atto dalle Aziende il lavoratore sarà chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro.
Utilizzando i codici ATECO, è possibile suddividere le aziende su tre diversi livelli di rischio, in base alla appartenenza ad un particolare settore economico, consentendo cosi di elaborare percorsi formativi specifici per ogni livello di rischio.
Il percorso formativo per i lavoratori delle aziende a rischio basso prevede 8 ore di corso di formazione per le aziende a rischio medio 12 ore di corso mentre le aziende che appartengono al rischio alto i lavoratori devono sostenere : almeno 16 ore;
Questo corso si riferisce a tutte le attività in apertura come previsto dal DPCM 26 Aprile 2020.
Linee guida e Formazione Informazione per tutti i settori e tutti gli operatori, con una particolare attenzione all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.
Il corso pre Tecnici Disinfestatori 1° Livello ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze per operare nel campo della disinfestazione e derattizzazione con cognizione di causa applicando un Metodo Corretto Comportamento Sicuro (D.Lgs 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono entrare nel mondo della disinfestazione, oppure che lavorano già e vogliono approfondire le conoscenze nel campo della disinfestazione.
Alla luce di quanto sta avvenendo nel mondo del lavoro a causa della pandemia da coronavirus covid-19, ed in previsione della riapertura delle aziende a dei luoghi di lavoro in generale, si rende necessario, al fine di garantire la riduzione al massimo del rischio di contagio, formare una o più persone che all’interno dell’azienda sia a conoscenza delle corrette procedure per effettuare con efficacia le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali, delle attrezzature, delle superfici e dei servizi comuni.
Al termine del corso il candidato dovrà superare un test di apprendimento.
Programma
Ad oggi, è in atto un’emergenza mondiale dovuta al COVID-19 (agentebiologico), per il quale sono disposte a livello nazionale misure di contenimento valide per tutta la popolazione; molte attività lavorative sono state sospese ma molte altre restano attive, e i relativi Datori di lavoro hanno l’obbligo di individuare e far attuare specifiche misure di prevenzione e protezione per proteggere i propri lavoratori oltre che contribuire a limitare e possibilmente bloccare, la diffusione del virus in questione.
La Skill Building metta a disposizione “Gratuitamente” sino al 30/04/2020, un corso di formazione ed informazione su Anti-contagio Covid-19.
E’ possibile iscriversi al seguente Link compilando tutti i dati richiesti.
Il corso è completamente in FAD ed al suo termine, a seguito di prova finale, verrà rilasciato regolare attestato.
In nostri operatori, nelle opportune modalità a tutela della salute, sono a disposizione per ulteriori delucidazioni.
H.A.C.C.P
Si premette che il Decreto Dirigenziale n 46/2005 ha previsto l’abolizione del libretto sanitario per alimentaristi ,da sostituirsi con attestati di Formazione/Aggiornamento;che nello stesso decreto sono stati individuati i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione- che, con la DGRC n.932 del 26/6/2004 è stato approvato il “ Protocollo per il rilascio /rinnovo LISA- che, di fatto il rilascio del libretto sanitario viene sostituito dall’obbligo di conseguimento di un attestato di partecipazione ad uno corso formativo.
Vi sono nello specifico 3 corsi principali:
I 3 corsi possono essere svolti in modalità FAD e Frontale ed a far data dall’Agosto del 2018 in Campania è necessario svolgere esame finale presso le sedi ASL territoriali previa prenotazione/convocazione pena la non validità dell’attestato rilasciato.
I corsi di formazione adibiti all’utilizzo di macchinari ed attrezzature specifiche sono molteplici ma fanno capo ai medesimi articoli dell’81/08.
Art 37 c 1
Art 71 c 7 a
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilita’ particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche’:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo di incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
I Corsi attivabili sono i seguenti:
Sono molteplici le figure presenti in un cantiere e molteplici i corsi di formazione ad essi abbinati.
PIMUS
Art 136 c 6-7
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE
Art
Art 34 c 1-2
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro puo’ svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche’ di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16
ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e’ riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
Art 37 c 9
9. I lavoratori incaricati dell’attivita’ di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.