Il corso per Persona esperta (PES), e Persona avvertita (PAV) forniscono al lavoratore qualificato l’ “Idoneità” a svolgere lavori “sotto tensione su impianti a bassa tensione” ai sensi della Norma CEI 11-27 le conoscenze necessarie per aggiornare la sua formazione.
Il Decreto legislativo 81/2008 prevede, all’articolo 82, comma 1, lettera b che “l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”. La normativa pertinente esistente in ambito nazionale è la norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” (derivante dalla Norma europea CEI EN 50110-1:2014-01), la cui applicazione costituisce quindi corretta attuazione degli obblighi di legge.
La norma CEI 11-27 prevede un percorso formativo minimo della durata di 14 ore composto dai Livelli 1A, 1B, 2A e 2B.
Il Decreto legislativo 81/2008 prevede inoltre, al comma 6 dell’articolo 37, che la “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Nel gennaio 2014 è stata pubblicata la nuova versione aggiornata della Norma CEI 11-27 che prevede numerosi e significativi cambiamenti nelle modalità operative per i lavori elettrici. L’aggiornamento della modalità operative comporta quindi la necessità di aggiornare anche la formazione degli addetti che hanno svolto la formazione con la precedente edizione della norma CEI 11-27:2005-02 (CEI EN 50110-1:2004-11-1).
Per tutti i dettagli , richiedi informazioni a info@skillbuilding.it
Con il decreto legislativo n.81 del duemilaeotto si è passato da un modello “iperprotettivo”, incentrato sulla figura del datore di lavoro (normative sulla sicurezza antecedenti al TU ) ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. In particolare il testo indica e impone all’ art.20 che “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
E qui entra in gioco anche l’anzianità, oltre ovviamente la formazione continua, che dunque rappresentano elementi atti a porre il lavoratore nella condizione di poter cogliere il pericolo ed intervenire: la posizione di garanzia derivante dall’art.20 D.Lgs.81/08.
Una sentenza di cassazione in merito a alla questione ricorda che in materia di infortuni sul lavoro, il lavoratore, in base al citato disposto normativo, è garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo, in ragione della maggiore esperienza lavorativa”.
Il Testo Unico della Sicurezza ha previsto per i seguenti casi la possibilità di assunzione da parte del datore di lavoro della nomina a Responsabile della sicurezza per la prevenzione e protezione:
aziende artigiani o industriali fino a 30 lavoratori;
aziende agricolo e zootecniche fino a 30 lavoratori;
aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
altre aziende fino a 200 lavoratori.
Dopodichè la nomina di Rspp dovrà essere affidato ad altro soggetto.
Per diventare RSPP è necessario come requisito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione su prevenzione dei rischi, gestione delle attività tecnico amministrative, comunicazione in azienda e relazioni sindacali.
I corsi sono suddivisi in tre moduli cosi pianificati:
MODULO BASE Corso di formazione per RSPP – modulo A, ai sensi dell`art. 32 comma 2, del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell`Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016, della durata di 28 ore.
MODULO DI SPECIALIZZAZIONE Corso di formazione per RSPP/ASPP – (Modulo Sp1 SP1, SP2, SP3, SP4): corsi di specializzazione, nei quali si approfondisce la tematica della sicurezza con riferimento a particolari settori ATECO 2007, ai sensi dell`art. 32 comma 2, del D.lgs. n. 81/08 e dell`Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016
La durata sarà variabile in base alla tematica.
MODULO C – Corso di formazione per RSPP – modulo C, ai sensi dell`art. 32 comma 2, del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell`Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016,
La durata è di 24 ore.
Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.